Art. 5.
(Casi controversi).

      1. Nel caso vi sia divergenza tra le decisioni della persona nominata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero dell'articolo 4 e le proposte dei medici curanti, è possibile il ricorso senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi abbia interesse, al giudice del luogo ove ha dimora l'incapace. Il giudice, qualora siano state presentate le dichiarazioni anticipate di volontà di cui all'articolo 3, comma 1, decide in conformità alle stesse.